ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE COMITATO REGIONALE CAMPANIA ODV

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L’Assemblea Regionale è composta da un delegato per ogni associata. Le associate che abbiano un numero di soci superiore a 500 hanno diritto ad un delegato in più ogni 500 o frazione di 100.

La convocazione è effettuata dal Presidente Regionale con lettera ordinaria affissa presso i locali del Comitato e posta elettronica con avviso di ricevimento inviata alle associazioni almeno trenta giorni prima della data stabilita.

Funzioni ordinarie:

  1. Elegge e revoca il Consiglio Regionale; il Collegio Regionale dei revisori dei conti o laddove sussistano gli obblighi di legge l’organo di controllo o il Revisore legale dei conti e il Collegio Regionale dei probiviri e il Collegio dei probiviri;
  2. Approva il regolamento dei lavori assembleari e quello degli altri organi del Comitato Regionale;
  3. In prossimità del Congresso Nazionale elegge un consigliere nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l’elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di Congresso;
  4. Sempre in prossimità del Congresso Nazionale nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell’anno precedente, un delegato per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori 10.000 soci;
  5. Approva i bilanci consuntivi e preventivi nonché il bilancio del Comitato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  6. Determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato al livello nazionale;
  7. Indica i criteri per l’attuazione in sede Regionale degli obiettivi dell’ANPAS;
  8. Delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  9. Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

 

Funzioni straordinarie:

  1. Delibera in ordine alle modifiche dello statuto del Comitato e allo svolgimento di attività diverse ai sensi dell’art. 6 del CTS;
  2. Delibera in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio.